Art. 21 
 
                             Esclusioni 
 
    1. I  concorrenti  che  risultassero  in  difetto  anche  di  uno
soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione  ai  corsi  Allievi
Ufficiali Piloti di Complemento e al corso Allievi Ufficiali in Ferma
Prefissata  della  Marina  Militare  saranno  esclusi   dal   Comando
dell'Accademia Navale. 
    2.  La  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a Ufficiale  in  Ferma  Prefissata,  se  il  difetto  dei  prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina.