Art. 21 Esclusioni 1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento e al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina Militare saranno esclusi dal Comando dell'Accademia Navale. 2. La Direzione Generale per il Personale Militare potra' escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.