Art. 21 Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all' art. 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni. 2. I vincitori appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Amministrazione dell'interno o degli altri Corpi di Polizia ad ordinamento civile o militare sono collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121 del 1981, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e l'assegnazione sono effettuati secondo i criteri di cui all'art. 4, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni.