Art. 22.

                             Graduatoria

    La   graduatoria   unica   di   merito   sara'   compilata  dalla
sottocommissione di cui al precedente articolo 7, lettera a).
    Saranno  iscritti  nella  graduatoria unica di merito i candidati
che  conseguano il giudizio di idoneita' all'esame psicotecnico, agli
esperimenti di educazione fisica e alle prove orali.
    La  graduatoria  del  concorso si ottiene maggiorando il punto di
merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei punti
di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova
scritta,  di  0,25,  1  e  1,50  ventesimi, rispettivamente, per voti
compresi  tra dodici e i quindici ventesimi, tra 15,01 e 18 ventesimi
e superiori a diciotto ventesimi conseguiti dal candidato nella prova
di lingua estera.
    A   parita'   di   merito  saranno  osservate  le  norme  di  cui
all'art. 38,  comma 6,  della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e quelle
di  cui  all'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487  e  quelle  di cui all'art. 2, comma 9, della
legge 16 giugno 1998, n. 191.
    La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.