Art. 22. Graduatoria La graduatoria unica di merito sara' compilata dalla sottocommissione di cui al precedente articolo 7, lettera a). Saranno iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che conseguano il giudizio di idoneita' all'esame psicotecnico, agli esperimenti di educazione fisica e alle prove orali. La graduatoria del concorso si ottiene maggiorando il punto di merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta, di 0,25, 1 e 1,50 ventesimi, rispettivamente, per voti compresi tra dodici e i quindici ventesimi, tra 15,01 e 18 ventesimi e superiori a diciotto ventesimi conseguiti dal candidato nella prova di lingua estera. A parita' di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e quelle di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.