Art. 22.
Ammissione  alla  Scuola ispettori e sovrintendenti dei vincitori del
                              concorso
   1.  Subordinatamente  al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
di  cui  all'articolo  1, comma 6, i concorrenti dichiarati vincitori
sono   ammessi   al  corso  di  formazione  in  qualita'  di  allievi
marescialli,  previo  superamento  (solo  per  i  non appartenenti al
Corpo)  della  visita  medica  di  incorporamento,  alla  quale  sono
sottoposti  prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte del
Dirigente   il   Servizio   Sanitario   della   Scuola   ispettori  e
sovrintendenti,  al  fine di accertare il mantenimento dell'idoneita'
psico-fisica.
   2.  Qualora  i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, non
possano  essere  ricoperti  per  mancanza  di  candidati riconosciuti
idonei, gli stessi sono conferiti agli altri candidati iscritti nella
graduatoria  per  il contingente ordinario, nell'ordine del punteggio
di merito conseguito.
   3.  Entro  venti  giorni dall'inizio del corso, con determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal
medesimo  delegata,  possono essere dichiarati vincitori del concorso
altri   concorrenti   idonei   nell'ordine   delle  graduatorie,  per
ricoprire:
    a)  i  posti  resisi,  comunque,  disponibili  tra  i concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori;
    b)  altri  posti,  nel  limite  di  un  decimo  di quelli messi a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle  vacanze  nel ruolo «ispettori» per l'anno in cui gli aspiranti
dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.
   4.  Gli  ufficiali  di  complemento  e i militari in congedo della
Guardia  di  finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre
Forze Armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
ad  ordinamento  civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
   5.  Ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non  vincitori  puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e
successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
   6.  Il  Comando  generale  della Guardia di finanza puo' avviare i
candidati  di cui al comma 5, nei limiti dei posti in programmazione,
al successivo corso di formazione.
   7. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l'ammissione al
corso  di  formazione di cui al comma 6 e' subordinata al superamento
della  visita  medica  di  incorporamento  cui sono sottoposti, prima
della  firma  dell'atto  di  arruolamento,  a  cura  del dirigente il
Servizio  Sanitario  della  Scuola  Ispettori  e Sovrintendenti della
Guardia  di  finanza.  Quest'ultimo,  nello  svolgimento  dei  propri
lavori,  si avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del
Centro  di  Reclutamento  - Ufficio Sanitario, reiterando, al fine di
verificare   il   mantenimento   dell'idoneita'   psico-fisica  degli
aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'articolo 16.
   8.  I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento per essere
sottoposti  alla visita medica di cui al comma 7, devono presentare i
certificati  ed il test (se di sesso femminile) previsti all'articolo
16, rispettivamente, ai commi 2, 3 e 18.
   9.  I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
della  Scuola  Ispettori  e  Sovrintendenti  accerta,  ai  sensi  del
presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono
essere   notificati   agli   interessati,   che  possono  impugnarli,
producendo ricorso:
    a)   gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione,  ex  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30
giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo comma,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
    b)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6  dicembre  1971,  n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.