Art. 22. Ammissione alla Scuola ispettori e sovrintendenti dei vincitori del concorso 1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, di cui all'articolo 1, comma 6, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi al corso di formazione in qualita' di allievi marescialli, previo superamento (solo per i non appartenenti al Corpo) della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte del Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola ispettori e sovrintendenti, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 2. Qualora i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, non possano essere ricoperti per mancanza di candidati riconosciuti idonei, gli stessi sono conferiti agli altri candidati iscritti nella graduatoria per il contingente ordinario, nell'ordine del punteggio di merito conseguito. 3. Entro venti giorni dall'inizio del corso, con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire: a) i posti resisi, comunque, disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori; b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo «ispettori» per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo. 4. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre Forze Armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica. 5. Ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. 6. Il Comando generale della Guardia di finanza puo' avviare i candidati di cui al comma 5, nei limiti dei posti in programmazione, al successivo corso di formazione. 7. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l'ammissione al corso di formazione di cui al comma 6 e' subordinata al superamento della visita medica di incorporamento cui sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura del dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di Reclutamento - Ufficio Sanitario, reiterando, al fine di verificare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'articolo 16. 8. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 7, devono presentare i certificati ed il test (se di sesso femminile) previsti all'articolo 16, rispettivamente, ai commi 2, 3 e 18. 9. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.