Art. 22 Approvazione graduatoria La graduatoria del concorso e' approvata con apposito decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Servizio dirigenti, direttivi ed ispettori, entro il termine perentorio di un mese, decorrente dal primo giorno di assunzione in servizio, le certificazioni ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati stati e qualita' personali: a) il non aver riportato condanne a pena detentiva per reati non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; b) la cittadinanza italiana; c) il godimento dei diritti politici; d) il luogo e la data di nascita; e) il possesso del titolo di studio, di cui all'articolo 2, lettera e), del presente bando; f) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei confronti degli obblighi di leva. Le certificazioni indicate alle lettere a), b) e c), non dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione. I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati commissari ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria.