Art. 22 
 
                      Approvazione graduatoria 
 
 
    La graduatoria del concorso e' approvata con apposito decreto del
Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza,
sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per  l'ammissione
all'impiego. 
    A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati  nella
graduatoria  saranno  invitati   a   far   pervenire   al   Ministero
dell'interno - Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per le risorse umane  -  Servizio  dirigenti,  direttivi  ed
ispettori, entro il termine perentorio di  un  mese,  decorrente  dal
primo giorno di assunzione in servizio, le certificazioni  ovvero  le
relative dichiarazioni sostitutive ai  sensi  dell'articolo  46,  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
comprovanti i sottoelencati stati e qualita' personali: 
      a) il non aver riportato condanne a pena  detentiva  per  reati
non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      b) la cittadinanza italiana; 
      c) il godimento dei diritti politici; 
      d) il luogo e la data di nascita; 
      e) il possesso del titolo di studio,  di  cui  all'articolo  2,
lettera e), del presente bando; 
      f)  per  i  candidati  di  sesso  maschile,  la  posizione  nei
confronti degli obblighi di leva. 
    Le certificazioni indicate alle lettere a), b) e c), non dovranno
essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione. 
    I candidati utilmente collocati in graduatoria  saranno  nominati
commissari ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria.