Art. 22 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
    1. Le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
predispongono  distinte  graduatorie  finali   di   merito   per   il
contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente  di
mare. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 6, a  esclusione  delle  lettere
g), h) e i). 
    3. Per la formazione delle graduatorie  e'  presa  come  base  la
somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
orale  di  cui  agli  articoli  14  e  19,  maggiorata  dai  punteggi
aggiuntivi ottenuti nella prova di efficienza fisica  e  nelle  prove
facoltative di lingua straniera e di informatica nonche'  dai  titoli
di cui alla scheda in allegato 8. 
    4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine,  agli
orfani di guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor  di
marina, al valor aeronautico  o  al  valor  civile,  ai  militari  in
servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza. 
    5. In caso di ulteriore parita', si osservano  le  norme  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della  legge  16  giugno
1998, n. 191. 
    6. La graduatoria per i posti riservati ai militari  in  possesso
della specializzazione di «motorista navale» e'  formata  secondo  le
disposizioni dell'art. 1, comma 2, ed e' maggiorata dai  punteggi  di
cui alla predetta scheda in allegato 8. 
    7. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono  ritenuti  validi
se posseduti alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 6, comma 4. 
    Il punteggio maggiorativo per il possesso del diploma di istituto
tecnico a indirizzo nautico e' attribuito anche nel caso  in  cui  lo
stesso venga conseguito nell'anno scolastico 2018/2019 e ne sia stata
fornita idonea documentazione ai sensi dell'art. 6, comma 5. 
    8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, i  titoli
preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, qualora risultanti dalla
documentazione personale, saranno acquisiti d'ufficio. 
    9. Con determinazione del comandante generale  della  Guardia  di
finanza vengono approvate le graduatorie  finali  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori del concorso, i candidati che, nell'ordine delle
stesse, risultino compresi nel numero dei  posti  messi  a  concorso,
tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 1. 
    I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1,
comma  1,  lettera  a),  non  beneficiano  di  tale  riserva  laddove
risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di  cui  all'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,
riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria  di  secondo
grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle  categorie  di
cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
    10. Le riserve di posti di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a),
saranno soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche
i  concorrenti  che  si  collocheranno  in  posizione   utile   nella
graduatoria finale di merito del contingente ordinario. 
    11. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere
ricoperti i posti riservati di cui all'art. 1: 
      a) comma 1, lettera a), gli stessi  sono  devoluti  in  aumento
agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito  del
contingente ordinario; 
      b) comma 2, gli stessi sono  devoluti  in  aumento  agli  altri
candidati  iscritti  nella  graduatoria  finale   di   merito   della
specializzazione «tecnico di macchine» che concorrono per i posti non
riservati. 
    12. Qualora per mancanza di candidati idonei non  possano  essere
ricoperti: 
      a) i posti del contingente  ordinario,  le  unita'  disponibili
sono conferite in aumento al contingente di mare  in  proporzione  al
numero dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni; 
      b) i posti di una o piu' specializzazioni  del  contingente  di
mare, le unita' disponibili sono conferite in aumento: 
        (1) alle altre specializzazioni a concorso  con  il  medesimo
criterio di cui alla precedente lettera a); 
        (2) al contingente ordinario. 
    13. Le graduatorie sono  rese  note  con  avviso  pubblicato  sul
portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it»  e  presso
l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione  interna
della Guardia di finanza, viale XXI  Aprile  n.  51  -  Roma  (numero
verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.