Art. 22 Assegnazione al termine del corso 1. Al termine del corso di formazione di cui all'art. 18, i finanzieri del contingente ordinario saranno destinati ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo. I finanzieri reclutati quali vincitori dei posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, saranno assegnati, quale prima sede di servizio, presso i Reparti della Provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale. 2. I finanzieri del contingente di mare saranno avviati al corso per il conseguimento della specializzazione indicata nella domanda di partecipazione al concorso, in relazione alla quale sono impiegati nello specifico comparto, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.