Art. 23.

         Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

    Sono  ammessi  all'Accademia della Guardia di finanza in qualita'
di  allievi i candidati iscritti nella graduatoria unica di merito di
cui  al precedente articolo 22 nei limiti dei posti messi a concorso,
secondo  l'ordine risultante dalla graduatoria stessa e tenendo conto
della  riserva  dei  posti  di  cui al precedente articolo 1, secondo
comma,  sempreche'  abbiano  conseguito il giudizio di idoneita' alla
visita  medica  di  controllo prevista alla lettera d) del precedente
articolo 12.
    Qualora  i  posti  riservati  di  cui  al  precedente articolo 1,
secondo comma, non possano essere ricoperti per mancanza di candidati
riconosciuti  idonei  i  posti  stessi  saranno  conferiti agli altri
candidati   iscritti   nell'anzidetta   graduatoria  nell'ordine  del
punteggio di merito conseguito.
    Entro  venti  giorni  dall'inizio  del  corso il comando generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati  idonei  nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi   comunque   disponibili   tra   i  candidati  precedentemente
dichiarati  vincitori  con  le  modalita'  di  cui al primo comma del
presente articolo.
    All'atto  della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali del
corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso, a
norma  dell'art. 5,  primo  comma,  del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.