Art. 23 
 
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento  slovena
  e bilingua sloveno-italiano, alla  Regione  Valle  d'Aosta  e  alle
  Province di Trento e Bolzano 
 
    1. L'ufficio scolastico regionale per  il  Friuli-Venezia  Giulia
provvede  ad  indire  concorsi,  per  titoli  ed  esami,  presso   le
istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena  e
con insegnamento bilingue sloveno-italiano per i posti e  secondo  le
modalita' indicate all'art. 2, comma 10. 
    2. Sono fatte  salve  le  specifiche  competenze  in  materia  di
reclutamento della Regione autonoma Valle D'Aosta  e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano.