Art. 23 Ammissione alla Scuola ispettori e sovrintendenti dei vincitori del concorso 1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, comma 7, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi a un corso di formazione a carattere universitario, in qualita' di allievi marescialli, previo superamento (solo per i non appartenenti al Corpo) della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte del dirigente il Servizio sanitario della Scuola ispettori e sovrintendenti, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 2. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza e ha una durata non inferiore a due anni accademici. 3. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire: a) i posti resisi comunque, disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori; b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo «ispettori» nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo. 4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo, a un corso di laurea in discipline economico-giuridiche. Pertanto, gli stessi non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita'. 5. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre Forze armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica. 6. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della guardia di finanza, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, sono cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, e avviati alla frequenza dell'attivita' formativa in qualita' di allievo maresciallo. Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma prefissata e' comunque: a) computato per intero agli effetti della determinazione dello stipendio; b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale. 7. Ai sensi dell'art. 37, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa. 8. Il Comando generale della Guardia di finanza puo' avviare i candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in programmazione, al successivo corso di formazione. 9. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l'ammissione al corso di formazione di cui al comma 8 e' subordinata al superamento della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 16. 10. I concorrenti, convocati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 9, devono presentare i certificati e il test (se di sesso femminile) previsti all'art. 17, secondo le modalita' all'uopo stabilite. 11. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario della Scuola ispettori e sovrintendenti accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 12. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.