Art. 23 Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina a finanziere e assegnazione alle sedi di servizio 1. Durante la frequenza del corso di formazione di cui all'art. 20, i frequentatori percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita Commissione esaminatrice, sono promossi finanzieri con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. 3. Ultimata la formazione di base e conseguita la specializzazione di tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.), i finanzieri saranno destinati presso le stazioni del soccorso alpino in relazione alle complessive e contingenti esigenze organiche e di servizio del comparto. In merito, attesa la peculiarita' che caratterizza i compiti del personale dello specifico comparto, ai fini dell'impiego, l'amministrazione potra' tenere conto dell'eventuale pregressa conoscenza del territorio di provenienza. A tal fine, posta la prioritaria necessita' di garantire un omogeneo e funzionale ripianamento dei presidi specialistici su tutto il territorio nazionale, i militari interessati potranno anche essere assegnati presso la regione geografica d'origine propria o del coniuge, ovvero quella limitrofa.