Art. 24. Riduzioni per viaggi in ferrovia e concessione della licenza straordinaria per esami I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonche' per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795 e successive modificazioni. Essi saranno provvisti delle richieste mod. M/B unificato, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e per i viaggi di ritorno in famiglia. Le spese di vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. Per la prova preliminare di cui al precedente art. 11, per gli accertamenti sanitari, per sostenere la prova scritta e le successive prove di concorso (esame psicotecnico, esperimenti di educazione fisica e prove orali) ai candidati appartenenti al corpo sono concesse licenze straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami fino alla concorrenza di giorni trenta potra' essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova scritta. Qualora gli stessi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal corpo potranno beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia per la frequenza del corso.