Art. 24. Spese per la partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami 1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove di concorso sono a carico degli aspiranti. 2. Per sostenere le prove di concorso, ai candidati appartenenti al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa, per la preparazione agli esami orali, solo a coloro che hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova scritta. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti. 3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. I militari, che nello stesso anno avessero gia' beneficiato di altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di 45 giorni annui (articolo 3, comma 37, legge 24 dicembre 1993, n. 537), possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo. 4. La partecipazione alle prove concorsuali deve essere comprovata da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza. 5. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.