Art. 24.
Spese  per  la partecipazione al concorso e concessione della licenza
                       straordinaria per esami
   1.  Le  spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per la
partecipazione alle prove di concorso sono a carico degli aspiranti.
   2.  Per  sostenere le prove di concorso, ai candidati appartenenti
al  Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari per
i  giorni  strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria
per  esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa,
per  la  preparazione  agli  esami  orali,  solo  a  coloro che hanno
conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  alla  prova  scritta.  Per i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione
della  predetta  licenza,  sono  computate  ai  fini  del calcolo dei
periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e'
disposto   il   rinvio  d'autorita'  dal  corso  stesso,  secondo  le
disposizioni vigenti.
   3.  Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito  di  analoghe  concessioni  per  altri concorsi banditi dal
Corpo,  possono  beneficiare  della  predetta licenza soltanto per la
parte  residua  fino  alla  concorrenza di giorni 30. I militari, che
nello  stesso  anno  avessero  gia' beneficiato di altre tipologie di
licenza  straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di 45
giorni  annui (articolo 3, comma 37, legge 24 dicembre 1993, n. 537),
possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte
residua  fino  alla  concorrenza  dei  citati  45  giorni. Qualora il
concorrente  non  si  presenti alla prova orale, per cause dipendenti
dalla  propria  volonta',  la  licenza  straordinaria e' computata in
detrazione  a  quella  ordinaria  dell'anno  in corso e, se questa e'
stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.
   4. La partecipazione alle prove concorsuali deve essere comprovata
da  apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione o
dal visto sul foglio di licenza.
   5.  Ai  candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta il
rimborso  delle  spese  di  viaggio sostenute per raggiungere la sede
della  Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per
la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.