Art. 24 
 
 
        Nomina a maresciallo, completamento della formazione 
                e assegnazione alle sedi di servizio 
 
 
    1. Al termine del corso  di  cui  all'articolo  21,  gli  allievi
giudicati idonei sono nominati marescialli e avviati  alla  frequenza
di un  corso  di  qualificazione  operativa,  a  completamento  della
formazione di base. 
    2. I marescialli del contingente di mare,  durante  il  corso  di
qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per
la quale hanno concorso. 
    3. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli  sono
destinati  nelle  sedi  ove  esigenze  organiche  e  di  servizio  lo
richiederanno, con obbligo  di  permanenza  secondo  le  disposizioni
interne del Corpo.