Art. 24 
 
                   Mancata presentazione al corso 
 
    1. Il vincitore  del  concorso,  regolarmente  convocato  per  la
frequenza del corso, e' considerato  rinunziatario  al  corso  stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro 72
ore dalla data e ora di  convocazione,  al  comandante  della  Scuola
ispettori e sovrintendenti della Guardia di  finanza,  tramite  posta
elettronica  certificata  all'indirizzo  aq0230000p@pec.gdf.it   sono
valutati  a  giudizio  discrezionale  e  insindacabile   del   citato
comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra
data. I giorni di assenza  maturati  sono  computati  ai  fini  della
proposta di rinvio d'autorita' dal  corso,  secondo  le  disposizioni
vigenti. 
    Le decisioni assunte sono  comunicate  agli  interessati  a  cura
della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza. 
    3. Nel caso in cui il ritardo  si  protragga  per  oltre  novanta
giorni  dall'inizio  del  corso,  l'interessato  e'   rinviato   alla
frequenza del corso successivo a quello  di  cessazione  della  causa
impeditiva.