Art. 25. Trattamento economico degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo Durante il corso agli allievi non provenienti dai sottufficiali della Guardia di finanza sara' corrisposta la paga giornaliera di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio 1986, n. 342 e 24 dicembre 1986, n. 958. Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato. Sono, invece, posti a carico degli allievi: le spese per la manutenzione del vestiario; le spese relative all'istruzione e cioe' per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da determinarsi con decreto interdirigenziale; le spese di carattere personale e straordinarie. Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia dovranno essere provvisti di un corredo, che verra' stabilito dal comando generale della Guardia di finanza.