Art. 25.
                  Assegnazione al termine del corso
   1.  Al  termine  del  corso  di  formazione,  i  marescialli  sono
destinati  nelle  sedi  ove  esigenze  organiche  e  di  servizio  lo
richiederanno,  con  obbligo  di  permanenza  secondo le disposizioni
interne del Corpo.