Art. 25 Status dei vincitori I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione del Ministero dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare sono posti in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e 28, della legge 10 ottobre 1986, n. 668.