Art. 25 
 
                        Status dei vincitori 
 
 
    I  vincitori  appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione   del
Ministero dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o
militare sono posti in aspettativa per la durata del  corso,  con  il
trattamento economico previsto dagli  articoli  59,  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121 e 28, della legge 10 ottobre 1986, n. 668.