Art. 25 
 
Trattamento  economico  degli  allievi   marescialli   -   Nomina   a
  maresciallo, completamento della  formazione  e  assegnazione  alle
  sedi di servizio. 
 
    1. Durante il corso,  gli  allievi  marescialli  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 
    2. Al termine del corso di cui all'art. 23, gli allievi giudicati
idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso
di qualificazione operativa,  a  completamento  della  formazione  di
base. 
    3. I marescialli del contingente di mare,  durante  il  corso  di
qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per
la quale hanno concorso. 
    4. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli  sono
destinati  nelle  sedi  ove  esigenze  organiche  e  di  servizio  lo
richiederanno, con obbligo  di  permanenza  secondo  le  disposizioni
interne del Corpo.