Art. 27.
                   Trattamento dei dati personali
   1.  Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  i  dati personali forniti dai candidati sono
raccolti  presso  il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per  le  finalita'  concorsuali e sono trattati presso una banca dati
automatizzata  anche  successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  lavoro,  per  le  finalita'  inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
   I  dati  personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in   sede  concorsuale,  possono  essere  utilizzati,  a  prescindere
dall'esito  della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico  -  economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di rettificare,
aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati erronei, incompleti o
raccolti  in  termini  non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
   4.  Tali  diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei  dati.  Il  titolare  del  trattamento  dei dati e' il Comandante
Generale della Guardia di finanza.
   La presente determinazione sara' inviata agli organi di controllo.
    Roma, 23 giugno 2008
                                               Il Gen. C.A.: D'Arrigo