Art. 3. Domanda di ammissione e titoli: modalita' per la presentazione Coloro che intendono partecipare alle valutazioni comparative di cui al presente decreto sono tenuti a presentare domanda al rettore dell'universita', utilizzando il modulo fornito anche per via telematica (al sito internet http://www.iulm.it/). Tale domanda, prodotta in carta semplice, dovra' essere redatta e recapitata, anche a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al seguente indirizzo: Libera universita' di lingue e comunicazione IULM - Servizio affari generali - Valutazioni comparative - Via Filippo da Liscate, 1.2 - 20143 Milano, secondo lo schema di cui all'allegato A) del presente decreto. Sul plico dovra' essere indicata la valutazione comparativa cui il candidato intende partecipare. Alla domanda dovra' essere allegata fotocopia del codice di identificazione personale. Per il deposito delle domande a mano il Servizio affari generali e' aperto nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle ore 12, dalle ore 14 alle ore 17. L'eventuale invio della domanda per via telematica non ha alcun rilievo ai fini della scadenza della presentazione delle domande di cui al presente comma. Le domande di ammissione alle valutazioni si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine per la scadenza cada in giorno festivo, la scadenza e' rimandata al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso di pacchi particolarmente voluminosi e' consentito l'invio della domanda unita agli allegati in busta separata rispetto alle pubblicazioni. Il pacco delle pubblicazioni dovra' comunque essere inviato contestualmente alla domanda, e comunque entro i termini di scadenza del bando. Nella propria domanda il candidato dovra' indicare con chiarezza e precisione la facolta' e il settore scientifico disciplinare per il quale intende essere ammesso a valutazione; oltre ai dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e codice di identificazione personale (codice fiscale), il candidato dovra' inoltre dichiarare sotto la propria responsabilita': 1) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi; 2) di non avere prodotto, oltre alla presente, cinque domande di partecipazione a procedure di valutazione comparativa nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta. Ai fini dell'esclusione fanno fede la data e l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente (o la data del timbro postale di spedizione). Il candidato e' escluso dalla procedura successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di ammissione. 3) di non essere professore universitario di ruolo di prima o seconda fascia o ricercatore universitario dello stesso settore o di settori scientifico-disciplinari affini a quello per cui e' attivata la procedura di selezione comparativa. L'interessato dovra' inoltre dichiarare: 4) le condanne penali eventualmente riportate per i reati di cui all'art. 85, lett. a) del testo unico 3/57; 5) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso, il candidato dovra' dichiarare le cause di risoluzione di tale rapporto o, quantomeno, di non essere stato destituito o dispensato per persistente insufficiente rendimento, ne' dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d) del testo unico 3/1957. Il candidato che ricopre il ruolo di professore di prima fascia dovra' dichiarare di non essere inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare del posto per il quale intende partecipare alle valutazioni comparative o nei settori affini indicati; 6) la posizione riguardo agli obblighi di leva o le eventuali situazioni che determinano una posizione di irregolarita'. La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) comporta l'esclusione dalle valutazioni comparative. Nella domanda dovra' essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della partecipazione alle valutazioni comparative. Ogni eventuale variazione dello stesso dovra' essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata la domanda di partecipazione. L'Universita' non assume alcuna responsabilita' nel caso di irreperibilita' del destinatario, dispersione di comunicazione causate da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali non imputabili all'amministrazione stessa, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative alle valutazioni comparative. Il candidato deve apporre la propria firma, per esteso, in calce alla domanda. Il candidato dovra' allegare alla domanda: 1) curriculum, firmato, in duplice copia della propria attivita' scientifica e didattica; 2) documenti attestanti il possesso di eventuali titoli scientifici, didattici o altri titoli, e relativo elenco firmato in duplice copia; 3) pubblicazioni, in unica copia, che si ritengano utili ai fini della partecipazione alle valutazioni comparative. Per i lavori stampati in italia devono essere assolti gli obblighi previsti dall'art. 1 decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, che consistono nella consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo stampato o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica e di un esemplare alla procura della Repubblica. Le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa (opere elettroniche) sono suscettibili di essere valutate senza la necessita' di osservare le formalita' previste per i lavori a stampa. 4) elenco, firmato, in duplice copia delle pubblicazioni, con l'indicazione del nome degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione; 5) copia fotostatica della carta di identita' in corso di validita' e del codice di identificazione personale (codice fiscale). I documenti ed i certificati devono essere prodotti in carta semplice, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370. I vincitori del concorso sono tenuti a regolarizzare in bollo la domanda di partecipazione e tutti i documenti gia' presentati e richiesti dal bando. Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia' presentati all'universita'. Ai fini della valutazione, il candidato dovra' presentare in originale o in copia autenticata, ai sensi della legge n. 15/68, i documenti attestanti il possesso dei titoli. In sostituzione della documentazione, il candidato potra' produrre una dichiarazione (vedi allegato B), sottoscritta, di possesso dei titoli medesimi, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, possono essere autocertificati i seguenti titoli: titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; (conseguimento di borse di studio; attivita' lavorativa prestata e incarichi assunti). Quanto sopra va dichiarato analiticamente con indicazione di data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata. La dichiarazione di cui al predetto art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 puo' essere' utilizzata da cittadini italiani e della Comunita' europea, senza limitazioni, e da cittadini extracomunitari qualora residenti in italia o qualora abbiano, anche con riferimento a situazioni trascorse, un qualche collegamento funzionale con l'Italia e si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati come titoli utili, solo ove sia possibile individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili a favore del candidato per la parte che lo riguarda. Gli articoli scientifici, (estratti di stampa), possono essere ritenuti validi ai fini della valutazione, qualora siano presentati in semplice fotocopia, purche' rechino le indicazioni relative all'autore, titolo dell'opera, luogo di pubblicazione e numero dell'opera da cui sono ricavati e siano accompagnati da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' avente ad oggetto, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, la conoscenza del fatto che la copia della pubblicazione e' conforme all'originale. Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, se scritte in una lingua diversa da quelle elencate. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. Non verranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti spediti, come da timbro postale, a questo ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alle valutazioni comparative. L'amministrazione si riserva in qualsiasi momento la facolta' di procedere a controlli sulla veridicita' del contenuto delle diverse dichiarazioni sostitutive presso gli organi competenti.