Art. 3.
    Il  presente  decreto  verra' inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta  Ufficiale.  Dalla  data  della  pubblicazione  comincera' a
decorrere  il  termine  previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 120
del 21 aprile 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236
del  21 giugno  1995,  per  la presentazione al rettore, da parte dei
candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei  commissari.
Decorso   tale   termine   e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.