Art. 3. Modalita' di svolgimento dell'incarico L'incarico ha durata da cinque a sette anni con facolta' di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo piu' breve. Il dirigente di struttura complessa e' sottoposto, oltre che a verifica triennale, anche a verifica al termine dell'incarico. Le verifiche riguardano le attivita' professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale. L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma dell'incarico. L'incarico e' revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal C.C.N.L., in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilita' grave reiterata; in tutti i casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita' il direttore generale puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del Codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.