Art. 3.

               Modalita' di svolgimento dell'incarico

    L'incarico  ha  durata  da  cinque  a  sette anni con facolta' di
rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo piu' breve.
    Il  dirigente  di  struttura complessa e' sottoposto, oltre che a
verifica  triennale,  anche  a  verifica al termine dell'incarico. Le
verifiche riguardano le attivita' professionali svolte ed i risultati
raggiunti  e  sono  effettuate  da  un collegio tecnico, nominato dal
direttore  generale.  L'esito  positivo  delle  verifiche costituisce
condizione per il conferimento o la conferma dell'incarico.
    L'incarico  e'  revocato,  secondo  le  procedure  previste dalle
disposizioni  vigenti  e  dal C.C.N.L., in caso di inosservanza delle
direttive  impartite  dalla  direzione generale o dalla direzione del
dipartimento;   mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati;
responsabilita'  grave  reiterata;  in  tutti  i  casi  previsti  dai
contratti di lavoro.
    Nei casi di maggiore gravita' il direttore generale puo' recedere
dal  rapporto  di lavoro, secondo le disposizioni del Codice civile e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
    L'incarico   di  direzione  di  struttura  complessa  implica  il
rapporto  di  lavoro  esclusivo  ai  sensi  dell'art. 12  del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.