Art. 3.

              Presentazione delle domande di ammissione

    La  domanda  di  ammissione, redatta in carta semplice secondo lo
schema  allegato  al  bando  di  concorso, deve essere indirizzata al
Segretario generale dell'Autorita' di Bacino del fiume Arno - via dei
Servi  n. 15  -  50122 Firenze e spedita a mezzo del servizio postale
con  lettera  raccomandata,  con esclusione di qualsiasi altro mezzo;
stante  il carattere d'urgenza essa dovra' pervenire entro il termine
perentorio  di  trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione
del  presente  bando  di  selezione  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale, "Concorsi ed esami".
    Non  si  terra'  conto  delle  domande pervenute oltre il termine
suddetto.
    I  candidati  dovranno  indicare  sul frontespizio della busta il
riferimento alla presente selezione.
    Alla domanda vanno, altresi', allegati:
      il curriculum vitae sottoscritto dal candidato;
      il certificato di laurea con i requisiti di cui all'art. 2;
      gli eventuali altri titoli di studio posseduti;
      gli  altri  titoli  (di servizio o di esperienze professionali)
posseduti;  le  esperienze  professionali dovranno essere certificate
dal  committente  con  apposita  dichiarazione  recante l'indicazione
dell'oggetto  dell'incarico,  la durata, l'effettivo svolgimento e il
riferimento   all'emissione   della  documentazione  fiscale  oggetto
dell'incarico.
      un  elenco di tutti i titoli presentati, anch'esso sottoscritto
dal candidato.
    I  titoli  dovranno  essere  posseduti  alla data di scadenza del
termine  stabilito  per  la presentazione delle domande di ammissione
alla  selezione.  I  documenti  di  cui al presente articolo non sono
soggetti all'imposta di bollo, ai sensi della legge n. 370/1988.
    Ai  sensi  delle norme vigenti tutti i certificati ed i documenti
di cui al presente articolo possono essere autocertificati.
    La  domanda  di partecipazione alla selezione deve essere, a pena
di  esclusione,  firmata  in  calce  dal  candidato;  essa,  ai sensi
dell'art. 3,  comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, potra' non
essere autenticata.
    L'Autorita'  di  Bacino  non assume alcuna responsabilita' per il
caso  di  dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta o non
chiara  trascrizione  dei dati anagrafici o del recapito da parte del
candidato,  sia per la mancata o tardiva comunicazione di cambiamento
di  indirizzo  indicato  nella  domanda,  sia  per eventuali disguidi
postali  o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
a forza maggiore.