Art. 3. Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Venezia, 4 agosto 2000 Il rettore: Rispoli