Art. 3.

                      Commissioni giudicatrici

    Le   selezioni   verranno   effettuate  da  apposite  commissioni
giudicatrici  composte  ciascuna  dal responsabile della ricerca e da
due  professori  nell'ambito  del  settore scientifico-disciplinare o
area per cui si e' emanata la selezione o di settori affini a ciascun
programma/ progetto di ricerca.
    La  commissione  giudicatrice  di  ogni  selezione  esprimera' un
giudizio  su  ciascun candidato e poi una valutazione comparativa tra
gli  stessi,  procedendo  alla  formulazione  di  una  graduatoria  e
designando il vincitore.
    Della  relazione  finale,  contenente  la  predeterminazione  dei
criteri adottati e le valutazioni sui singoli candidati e comparativa
tra  gli stessi, espressi dalla commissione giudicatrice, verra' data
pubblicita'  con affissione all'albo ufficiale dell'Universita', sito
in piazza Roma, n 22.
    I suddetti contratti saranno in vigore con decorrenza indicata in
ciascuno di essi e per la durata specificata nell'allegato A.