Art. 3.
    Possono  partecipare  alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  che  alla  data  di scadenza del
presente bando:
      a) abbiano  conseguito  la laurea presso universita' o istituti
superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso universita'
o   istituti   superiori  stranieri  dichiarata  equivalente  da  una
universita'   o   istituto   superiore   italiano   o  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST);
      b) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'.
    E' escluso qualsiasi beneficio d'elevazione dei limiti d'eta'.
    I  cittadini  dell'Unione  europea devono stabilirsi per l'intero
periodo  d'assegnazione  della  borsa  nella  sede di fruizione della
stessa.
    Non  possono partecipare alla selezione i professori universitari
di  prima  e seconda fascia e categorie equiparate, ne' i ricercatori
universitari e del CNR ed altri pubblici dipendenti.
    Puo'  partecipare  il personale insegnante di ruolo della scuola,
che  puo'  usufruire della borsa previa autorizzazione del competente
provveditorato agli studi, secondo la specifica normativa.