Art. 3.
    Ai  sensi  dell'art. 9  del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito  nella  legge 21 giugno 1995, n. 236, eventuali istanze di
ricusazione  di  uno o piu' componenti della commissione giudicatrice
da  parte dei candidati devono essere proposte al Rettore nel termine
perentorio  di  30  giorni  dalla  pubblicazione del presente decreto
nella  G.U.R.I.  Se  la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche'
anteriore  alla  data  di  insediamento della commissione, il termine
decorre  dalla sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione
non  puo'  essere  dedotto  come  causa di successiva ricusazione. Le
eventuali  cause  di  incompatibilita'  e  le  modifiche  dello stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.