Art. 3

    Il concorso e' per titoli ed esami.
    Il  candidato  dovra'  inoltre  dimostrare la buona conoscenza di
almeno  una  lingua  straniera.  Le  prove  d'esame  sono  intese  ad
accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
    La  commissione  giudicatrice  per l'esame di ammissione al corso
sara'  nominata  con decreto del rettore su proposta del collegio dei
docenti  dopo  la  scadenza  del  termine  per la presentazione delle
domande  di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 6, commi 5
e  6,  del  regolamento  in materia di dottorato di ricerca in vigore
presso l'Universita' degli studi di Palermo.
    Essa  sara'  composta  da tre docenti universitari, di cui almeno
due  professori di prima e di seconda fascia, almeno uno dei quali di
altro   ateneo,   italiani   o  stranieri,  appartenenti  ai  settori
scientifico-disciplinari  di  riferimento  del  collegio, cui possono
essere  aggiunti  non  piu'  di  due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito  degli  enti  e  delle  strutture  pubbliche e private di
ricerca;  la  nomina  di  tali  esperti  e'  obbligatoria nel caso di
convenzioni  o  intese  per la gestione del corso con piccole e medie
imprese,  imprese  artigiane,  altre imprese di cui all'art. 2195 del
codice  civile,  soggetti  di  cui  all'art. 17 della legge 5 ottobre
1991, n. 317.
    Il  collegio  dei  docenti  indica  i  nominativi  di due docenti
esterni  (ordinari  ed  associati),  di  cui  sara' cura del collegio
stesso  accertare  la  disponibilita',  ed  una  rosa  di sei docenti
(quattro  tra ordinari ed associati e due ricercatori). Per sorteggio
sara'  scelto  un componente esterno, e l'altro sara' il supplente, e
due   componenti   interni,  assicurandosi  che  complessivamente  la
commissione  risulti  costituita  a  norma  di legge. Non si puo' far
parte  per due volte consecutive della commissione esaminatrice dello
stesso dottorato.
    Nel caso di mancata proposta o proposta fuori termine, il rettore
provvedera' a nominare direttamente la commissione scegliendo tra sei
nominativi  - di cui due di altro ateneo (uno quale membro effettivo,
l'altro  quale  supplente) - che saranno individuati dal coordinatore
del corso di dottorato.
    Nel  caso  di  dottorati  istituiti  a  seguito  di  cooperazione
interuniversitaria  internazionale,  la commissione e le modalita' di
ammissione  sono  definite  secondo  quanto  previsto  negli  accordi
stessi.