Art. 3. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione alla selezione pubblica e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) diploma universitario o diploma di laurea; b) conoscenza informatica applicata acquisita anche attraverso corsi specifici o esperienze lavorative; c) conoscenza della lingua inglese o francese a scelta del candidato; d) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica; e) eta' non inferiore agli anni 18; f) idoneita' fisica all'impiego; g) non essere escluso dall'elettorato politico attivo; h) non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; i) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda d'ammissione. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. I cittadini dell'Unione europea devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, di essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.