Art. 3.
    1. I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
    2. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal  concorso,  con  decreto  motivato del presidente della Corte dei
conti, per difetto dei requisiti prescritti.