Art. 3. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti le commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere presentate al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione. Roma, 5 novembre 2003 Il rettore: Lorenzelli