Art. 3.
    Qualora  il  titolo  di  studio  non sia gia' stato riconosciuto,
sara'  il  collegio  dei  docenti  del  dottorato,  per  il  quale il
candidato  presenta  domanda, a deliberare sull'equipollenza, ai soli
fini  dell'ammissione  al  corso. In questo caso i candidati dovranno
allegare  alla  domanda  di  concorso  tutti  quei  documenti utili a
consentire  al  collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in  parola,  tradotti  e  legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane  del  Paese  di  provenienza,  secondo  le  norme vigenti in
materia  per  l'ammissione  di  studenti stranieri ai corsi di laurea
delle Universita' italiane.