Art. 3.
    Dal  la  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  del presente decreto rettorale di nomina delle
commissioni giudicatrici decorre il termine di trenta giorni previsto
dall'art. 9  del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con
modificazioni   dalla   legge   21 giugno   1995,   n. 236,   per  la
presentazione  al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine, e
comunque  dopo  l'insediamento  della  commissione,  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
      Reggio Calabria, 28 novembre 2003
                                                  Il Rettore: Bianchi
Il responsabile del procedimento: Caridi