Art. 3. Graduatorie incarichi annuali e supplenze temporanee Per il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee sono istituite apposite graduatorie interne, rispettivamente di docenti abilitati e di docenti non abilitati, alle quali si potra' fare ricorso soltanto in mancanza di aspiranti inseriti nella graduatoria permanente di cui al precedente art. 2. Il servizio prestato, a norma dell'art. 6 del citato regolamento, verra' valutato nel modo seguente: ogni anno di insegnamento presso l'istituto nella materia o gruppo di materie per le quali deve essere conferito l'incarico o la supplenza: punti 10; ogni anno di insegnamento presso scuole statali o legalmente riconosciute nella materia o gruppo di materie per le quali deve essere conferito l'incarico o la supplenza: punti 7; ogni anno di insegnamento presso l'istituto nella materia o gruppo di materie diverse da quelle per le quali va conferito l'incarico o la supplenza: punti 5; ogni anno di insegnamento in scuole statali o legalmente riconosciute nella materia o gruppo di materie diverse da quelle per le quali deve essere conferito l'incarico o la supplenza: punti 4. Ai periodi di insegnamento di durata inferiore all'anno verra attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto. I titoli culturali saranno valutati secondo le norme previste per la scuola statale dello stesso ordine e grado.