Art. 3.
               Requisiti per l'accesso alla selezione
             1. Condizioni comuni Italo-Centroamericane.
    In   base   a   quanto   disposto  dall'art. 12  dell'Accordo  di
Cooperazione  Trilaterale, l'ammissione al corso di dottorato avviene
in  Italia  presso  l'Universita'  di  Lecce,  secondo  la  normativa
italiana   e   come   previsto   dall'art. 5   del   Regolamento  per
l'istituzione  e  l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca,
approvato dal Senato accademico dell'Universita' degli studi di Lecce
in   data  25 giugno  1999  con  deliberazione  n. 140  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
                       2. Titoli da possedere.
    In  ogni  caso, possono presentare domanda di partecipazione alla
selezione  di ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente
art. 2,  senza  limiti  di  eta'  e di cittadinanza, in godimento dei
diritti  civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza,
coloro che:
      siano  in  possesso  del diploma di laurea italiano, conseguito
secondo    l'ordinamento    precedente   l'emanazione   del   decreto
ministeriale  509  del  3 novembre  1999 ovvero del diploma di laurea
specialistica conseguito secondo il citato decreto ministeriale,
      oppure   siano   in   possesso  di  analogo  titolo  accademico
conseguito  all'estero,  preventivamente riconosciuto dalle autorita'
accademiche,   anche  nell'ambito  di  accordi  interuniversitari  di
cooperazione e mobilita'.
    Qualora   il   titolo   non   sia  gia'  stato  riconosciuto,  il
riconoscimento   dell'idoneita'   di   titoli  di  studio  conseguiti
all'estero  ai  fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca
e' affidato, previo parere delle Strutture didattiche interessate, al
Senato accademico.
                  3. Idoneita' di titolo straniero.
    In  base  a quanto disposto dall'art. 12 punti 2 e 3 dell'Accordo
di   Cooperazione   Trilaterale,   i   titoli  di  laurea  e  master,
licenciatura, postgrado dell'Italia, del Messico e del Guatemala sono
dichiarati  equipollenti  ai  fini  del presente Accordo Trilaterale,
sulla base delle seguenti condizioni:
      domanda di riconoscimento;
      originale  del  titolo  accademico  non  italiano  di  laurea o
licenciatura (o certificato sostitutivo);
      traduzione  ufficiale  in  italiano  del  titolo accademico non
italiano  di  laurea o licenciatura, nelle modalita' dell'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 445 del 2000;
      originale  del  titolo  accademico  non  italiano  di  Master o
postgrado (o certificato sostitutivo);
      traduzione  ufficiale  in  italiano  del  titolo accademico non
italiano  di  Master  o  postgrado,  nelle modalita' dell'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 445 del 2000.
           4. Richiesta di dichiarazione di equipollenza.
    I  candidati  in  possesso  di  titolo  accademico straniero, non
ancora  dichiarato  equipollente  alla  laurea e non rientrante nella
previsione del precedente n. 3 del presente articolo, devono allegare
la richiesta della dichiarazione di equipollenza, secondo i contenuti
stabiliti dall'art. 4 punto 4 del presente bando.