Art. 3. Requisiti per l'accesso alla selezione 1. Condizioni comuni Italo-Centroamericane. In base a quanto disposto dall'art. 12 dell'Accordo di Cooperazione Trilaterale, l'ammissione al corso di dottorato avviene in Italia presso l'Universita' di Lecce, secondo la normativa italiana e come previsto dall'art. 5 del Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, approvato dal Senato accademico dell'Universita' degli studi di Lecce in data 25 giugno 1999 con deliberazione n. 140 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Titoli da possedere. In ogni caso, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 2, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, coloro che: siano in possesso del diploma di laurea italiano, conseguito secondo l'ordinamento precedente l'emanazione del decreto ministeriale 509 del 3 novembre 1999 ovvero del diploma di laurea specialistica conseguito secondo il citato decreto ministeriale, oppure siano in possesso di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, il riconoscimento dell'idoneita' di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca e' affidato, previo parere delle Strutture didattiche interessate, al Senato accademico. 3. Idoneita' di titolo straniero. In base a quanto disposto dall'art. 12 punti 2 e 3 dell'Accordo di Cooperazione Trilaterale, i titoli di laurea e master, licenciatura, postgrado dell'Italia, del Messico e del Guatemala sono dichiarati equipollenti ai fini del presente Accordo Trilaterale, sulla base delle seguenti condizioni: domanda di riconoscimento; originale del titolo accademico non italiano di laurea o licenciatura (o certificato sostitutivo); traduzione ufficiale in italiano del titolo accademico non italiano di laurea o licenciatura, nelle modalita' dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 445 del 2000; originale del titolo accademico non italiano di Master o postgrado (o certificato sostitutivo); traduzione ufficiale in italiano del titolo accademico non italiano di Master o postgrado, nelle modalita' dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 445 del 2000. 4. Richiesta di dichiarazione di equipollenza. I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non ancora dichiarato equipollente alla laurea e non rientrante nella previsione del precedente n. 3 del presente articolo, devono allegare la richiesta della dichiarazione di equipollenza, secondo i contenuti stabiliti dall'art. 4 punto 4 del presente bando.