Art. 3. 1. Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo, corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno pervenire, improrogabilmente, al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - direzione generale della giustizia civile, ufficio III - via Arenula, 70, 00186 Roma, entro il termine del 24 aprile 2006. 2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 3. Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo: A) certificato del presidente del competente Consiglio dell'Ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianita' di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per cinque anni almeno, ovvero per almeno un anno per coloro che si trovino nella condizione di cui all'art. 2 comma 3, la professione davanti ai Tribunali ed alle Corti d'Appello; B) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, il quale: a) attesti l'esercizio abituale del patrocinio davanti alla Corte di Cassazione di se' stesso; b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i soggetti di cui all'art. 2 comma 3, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso. Tale certificato deve recare il visto del competente consiglio dell'Ordine forense; C) ricevuta della tassa di Euro 20,66 (venti/sessantasei) per l'iscrizione agli esami da versarsi direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo, la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per «Codice ufficio» si intende quello dell'ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 1 lettera a) decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (autocertificazione) limitatamente alla certificazione dell'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e dell'anzianita' di essa. Dovranno invece produrre certificazione per quanto concerne l'attestazione dell'esercizio della professione dinanzi ai Tribunali e Corti di Appello nonche' per quanto previsto dalla lettera b) del presente articolo. 4. I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito, domande prive della richiesta documentazione, o con documentazione incompleta ovvero non corretta, risulteranno non ammessi all'esame.