Art. 3.
    1. Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo,
corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno
pervenire,   improrogabilmente,   al   Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento  per  gli affari di giustizia - direzione generale della
giustizia civile, ufficio III - via Arenula, 70, 00186 Roma, entro il
termine del 24 aprile 2006.
    2.  Si  considerano  prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo  di  raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui  al  precedente  comma.  A  tal  fine  fa  fede  il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
    3.  Le  domande  stesse  dovranno  essere  corredate dei seguenti
documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:
      A) certificato   del   presidente   del   competente  Consiglio
dell'Ordine  dal  quale  risultino l'attuale iscrizione del candidato
nell'albo  degli  avvocati e l'anzianita' di essa, con l'attestazione
che  il  candidato  ha  esercitato per cinque anni almeno, ovvero per
almeno  un  anno  per  coloro  che si trovino nella condizione di cui
all'art. 2 comma 3, la professione davanti ai Tribunali ed alle Corti
d'Appello;
      B) certificato  di  un  avvocato,  che esercita abitualmente il
patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, il quale:
        a) attesti  l'esercizio  abituale del patrocinio davanti alla
Corte di Cassazione di se' stesso;
        b) dichiari  che il candidato ha compiuto lodevole e proficua
pratica  di  almeno  cinque  anni,  ovvero  di  almeno  un anno per i
soggetti   di  cui  all'art. 2  comma  3,  relativa  ai  giudizi  per
cassazione,   frequentando   lo  studio  dell'avvocato  stesso.  Tale
certificato deve recare il visto del competente consiglio dell'Ordine
forense;
      C) ricevuta  della  tassa di Euro 20,66 (venti/sessantasei) per
l'iscrizione agli esami da versarsi direttamente ad un concessionario
della   riscossione  o  ad  una  Banca  o  ad  una  agenzia  postale,
utilizzando  il Modulario F/23, indicando per tributo, la voce 729/T.
Allo  scopo  si  precisa  che  per «Codice ufficio» si intende quello
dell'ufficio   delle   entrate  relativo  al  domicilio  fiscale  del
candidato.
    I  candidati  potranno  avvalersi  del  diritto di cui all'art. 1
lettera  a)  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403   (autocertificazione)   limitatamente   alla   certificazione
dell'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e dell'anzianita' di
essa.
    Dovranno  invece  produrre  certificazione  per  quanto  concerne
l'attestazione  dell'esercizio della professione dinanzi ai Tribunali
e  Corti  di Appello nonche' per quanto previsto dalla lettera b) del
presente articolo.
    4.  I  candidati  che  presenteranno, entro il termine stabilito,
domande  prive  della  richiesta documentazione, o con documentazione
incompleta ovvero non corretta, risulteranno non ammessi all'esame.