Art. 3. Requisiti generali di ammissione I requisiti per la partecipazione alla valutazione comparativa, richiesti per ciascuna borsa individuata all'art. 1, sono i seguenti: Borsa di cui alla lettera A: diploma di laurea in scienze biologiche o scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali conseguito secondo l'ordinamento vigente prima dell'applicazione del decreto ministeriale n. 509/1999, oppure laurea specialistica delle classi 6/S, 7/S, 77/S, 78/S, 79/S; Borsa di cui alla lettera B: diploma di laurea in scienze agrarie o medicina veterinaria o scienze delle produzioni animali conseguito secondo l'ordinamento vigente prima dell'applicazione del decreto ministeriale n. 509/1999, oppure laurea specialistica delle classi 47/S, 77/S, 78/S, 79/S; Borsa di cui alla lettera C: diploma di laurea in scienze agrarie o medicina veterinaria o scienze delle produzioni animali conseguito secondo l'ordinamento vigente prima dell'applicazione del decreto ministeriale n. 509/1999, oppure laurea specialistica delle classi 47/S, 77/S, 78/S, 79/S. Per tutte le borse di studio e' richiesta la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. I titoli devono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. Nel caso in cui il titolo di studio sia conseguito all'estero, deve essere equivalente a quelli richiesti e deve essere riconosciuto in Italia dall'autorita' competente. Non sono ammessi a partecipare alla presente selezione comparativa i dipendenti di ruolo delle universita', degli osservatori astronomici, astrofisica e vesuviano, degli enti pubblici ed istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI. Non e' compatibile con l'assegno di ricerca di cui al presente bando: il contemporaneo godimento di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del titolare della borsa di studio; il responsabile della ricerca dovra' concordare un programma di attivita' con la struttura ospitante; la durata della permanenza all'estero non potra' essere superiore a 5 mesi/anno; il periodo di permanenza all'estero si considera parte integrante dell'attivita' del borsista, che dovra' essere opportunamente documentata dal borsista stesso in una relazione vistata dall'istituzione ospitante e controfirmata dal direttore dell'istituto presso cui si svolge l'attivita' del borsista; la contemporanea esistenza di qualunque altro reddito da lavoro, altre borse, sovvenzioni o assegni, ad eccezione di redditi destinati a garantire la copertura delle spese per effettuare stage all'estero - salva la possibilita' di essere collocato in aspettativa senza assegni, prevista dall'art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997; la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.