Art. 3.

                  Requisiti generali di ammissione

    I  requisiti  per la partecipazione alla valutazione comparativa,
richiesti per ciascuna borsa individuata all'art. 1, sono i seguenti:
Borsa di cui alla lettera A:
      diploma  di laurea in scienze biologiche o scienze e tecnologie
agrarie,  agroalimentari e forestali conseguito secondo l'ordinamento
vigente prima dell'applicazione del decreto ministeriale n. 509/1999,
oppure laurea specialistica delle classi 6/S, 7/S, 77/S, 78/S, 79/S;
Borsa di cui alla lettera B:
      diploma  di  laurea in scienze agrarie o medicina veterinaria o
scienze  delle  produzioni  animali  conseguito secondo l'ordinamento
vigente prima dell'applicazione del decreto ministeriale n. 509/1999,
oppure laurea specialistica delle classi 47/S, 77/S, 78/S, 79/S;
Borsa di cui alla lettera C:
      diploma  di  laurea in scienze agrarie o medicina veterinaria o
scienze  delle  produzioni  animali  conseguito secondo l'ordinamento
vigente prima dell'applicazione del decreto ministeriale n. 509/1999,
oppure laurea specialistica delle classi 47/S, 77/S, 78/S, 79/S.
    Per  tutte  le  borse  di studio e' richiesta la conoscenza della
lingua inglese scritta e parlata.
    I  titoli  devono  essere  posseduti alla data della scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
    Nel  caso  in  cui il titolo di studio sia conseguito all'estero,
deve essere equivalente a quelli richiesti e deve essere riconosciuto
in Italia dall'autorita' competente.
    Non   sono   ammessi   a   partecipare  alla  presente  selezione
comparativa   i   dipendenti   di   ruolo  delle  universita',  degli
osservatori astronomici, astrofisica e vesuviano, degli enti pubblici
ed   istituzioni  di  ricerca  di  cui  all'art. 8  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI.
    Non  e'  compatibile  con l'assegno di ricerca di cui al presente
bando:
      il  contemporaneo  godimento  di  altre borse di studio, tranne
quelle  concesse  da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad
integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  ricerca del
titolare  della borsa di studio; il responsabile della ricerca dovra'
concordare  un  programma di attivita' con la struttura ospitante; la
durata  della  permanenza  all'estero non potra' essere superiore a 5
mesi/anno;  il  periodo  di  permanenza all'estero si considera parte
integrante   dell'attivita'   del   borsista,   che   dovra'   essere
opportunamente  documentata  dal  borsista  stesso  in  una relazione
vistata  dall'istituzione  ospitante  e  controfirmata  dal direttore
dell'istituto presso cui si svolge l'attivita' del borsista;
      la  contemporanea  esistenza  di  qualunque  altro  reddito  da
lavoro,  altre  borse, sovvenzioni o assegni, ad eccezione di redditi
destinati  a  garantire la copertura delle spese per effettuare stage
all'estero - salva la possibilita' di essere collocato in aspettativa
senza   assegni,   prevista   dall'art. 51,   comma 6,   della  legge
n. 449/1997;
      la  contemporanea esistenza di rapporti di lavoro con pubbliche
amministrazioni a qualsiasi titolo.