Art. 3. L'attribuzione dell'incarico, di durata quinquennale, viene effettuata dal direttore generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione nominata ai sensi dell'art. 15-ter del decreto legislativo 502/1992 e successive integrazioni e modificazioni. Detta commissione accerta l'idoneita' dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale. Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche' all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.