Art. 3.
    L'attribuzione   dell'incarico,  di  durata  quinquennale,  viene
effettuata dal direttore generale sulla base di una rosa di candidati
idonei  selezionata  da  una  apposita  commissione nominata ai sensi
dell'art. 15-ter   del  decreto  legislativo  502/1992  e  successive
integrazioni e modificazioni.
    Detta  commissione  accerta  l'idoneita' dei candidati sulla base
del  colloquio  e  della valutazione del curriculum professionale. Il
colloquio  e'  diretto alla valutazione delle capacita' professionali
del  candidato  nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze  professionali documentate, nonche' all'accertamento delle
capacita'  gestionali,  organizzative  e  di  direzione del candidato
stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
    La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.