Art. 3. Importi delle borse di studio Per l'anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento verranno erogati (al lordo della imposizione fiscale) i seguenti importi suddivisi in quattro rate: Euro 24.000 per Universita' degli Stati Uniti d'America, del Canada o dell'Australia; Euro 22.500 per Universita' di un Paese dell'Europa o di Israele. Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti i singoli pagamenti, non faccia parte dell'area dell'euro, verra' erogato l'equivalente dell'importo dovuto nella valuta del Paese stesso, calcolato in base al tasso di cambio medio del mese precedente all'effettuazione del pagamento. I citati importi sono comprensivi delle spese di viaggio e di assicurazione contro le malattie. Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno, opportunamente documentate, restano a carico della Banca d'Italia. Al termine del primo anno di corso puo' essere chiesto il rinnovo del finanziamento per il successivo anno di studi. La Banca d'Italia puo' accordare tale rinnovo valutando, a suo insindacabile giudizio, il profitto conseguito.