Art. 3. Esclusione dal concorso 1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati: a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando; b) la cui domanda sia priva della firma autografa del candidato; c) la cui domanda non contenga i dati richiesti all'art. 4, comma 2, in particolare le lettere f), l); d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati all'art. 2 del presente bando. 2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il dirigente dell'Ufficio concorsi e borse di studio della D.C.S.G.R. - CNR puo' disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso il dirigente dell'ufficio concorsi e borse di studio della DC.S.G.R - CNR dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sara' ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di autocertificazione.