Art. 3.

                       Esclusione dal concorso

    1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
      a) la  cui  domanda  sia  stata  presentata  oltre  il  termine
stabilito dal presente bando;
      b) la   cui   domanda  sia  priva  della  firma  autografa  del
candidato;
      c) la  cui  domanda  non  contenga i dati richiesti all'art. 4,
comma 2, in particolare le lettere f), l);
      d) che   non   abbiano   i  requisiti  di  ammissione  indicati
all'art. 2 del presente bando.
    2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il dirigente
dell'Ufficio  concorsi  e borse di studio della D.C.S.G.R. - CNR puo'
disporre  in  qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto
dei   requisiti   prescritti.   Qualora   i  motivi  che  determinano
l'esclusione  siano  accertati  dopo  l'espletamento  del concorso il
dirigente  dell'ufficio  concorsi  e borse di studio della DC.S.G.R -
CNR   dispone   la   decadenza   da  ogni  diritto  conseguente  alla
partecipazione  al  concorso  stesso;  sara'  ugualmente  disposta la
decadenza  dei  candidati  di  cui  risulti  non  veritiera una delle
dichiarazioni  previste nella domanda di partecipazione al concorso o
delle dichiarazioni di autocertificazione.