Art. 3.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ยช' serie speciale - decorre il termine di trenta giorni,
previsto   dall'art. 9  del  decreto-legge  21 aprile  1995,  n. 120,
convertito  con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la  presentazione  al  rettore,  da parte dei candidati, di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.