Art. 3.
                      Domande di partecipazione
   1.  La  domanda  di  partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando  Provinciale  della  Guardia  di  finanza  del  capoluogo  di
provincia  nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione del presente bando
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale.
   2.  Per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta,  la domanda deve essere
presentata,  entro  il  termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
   3.  I  militari alle armi (esclusi gli appartenenti al Corpo della
guardia  di finanza) devono presentare la domanda, entro il termine e
con  le modalita' di cui ai commi 1 e 2, al Comando competente per il
luogo di residenza.
   4.  I  cittadini  italiani  residenti all'estero devono inviare la
domanda  di  partecipazione  direttamente  al  Centro di Reclutamento
della  Guardia  di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34,
00181 Roma/Appio.
   5.  La  domanda  deve  essere  redatta  esclusivamente su apposito
modello,  riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1)
e  disponibile  presso  tutti  i  reparti  del Corpo nonche' sul sito
internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
   6.  Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  si  considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso  di  ricevimento,  entro  il  termine di cui al comma 1. A tal
fine,  fa  fede  il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le
domande  spedite  non a mezzo raccomandata sono accettate soltanto se
pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.
   7. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini  indicati,  non  pervengono  entro  sessanta giomi decorrenti
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale   della  Repubblica  Italiana -  4ª  serie  speciale,  sono
archiviate.  Nelle  more,  i  candidati sono ammessi con riserva alla
procedura concorsuale.
   8.  Per  i  militari  della  Guardia  di  finanza,  la  domanda di
partecipazione  al  concorso,  redatta  in  carta semplice secondo il
modello di domanda (fac-simile in allegato 2 al presente bando), deve
essere  indirizzata al Centro di Reclutamento e presentata al reparto
da cui il militare direttamente dipende per l'impiego (per i militari
in  forza al Comando Generale, le domande devono essere presentate al
Quartier  Generale),  entro  trenta  giorni  decorrenti dalla data di
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
   9.  Il  reparto che riceve le domande di cui al comma 8 vi appone,
immediatamente,  la data di presentazione e il numero di assunzione a
protocollo.
   10.  Le  domande sono inviate, entro il giorno successivo a quello
di  scadenza  del  termine ultimo previsto per la presentazione delle
stesse, al:
    a)  Comando  Regionale (o equiparato), relativamente al personale
in forza ai reparti dipendenti nonche' al Comando Interregionale alla
sede;
    b)  Quartier  Generale,  relativamente  al  personale in forza al
Centro Logistico;
    c)  Reparto  Tecnico  Logistico  Amministrativo degli istituti di
Istruzione,  relativamente  al personale in forza all'Ispettorato per
gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
    d) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali,
relativamente  al  personale in forza al Comando dei Reparti Speciali
ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
    e)  Comando  Logistico  Aeronavale, relativamente al personale in
forza  al  Comando  Aeronavale Centrale ed ai reparti da quest'ultimo
dipendenti.
   11.  I  reparti  di cui al comma 10, attestata la regolarita' e la
completezza  delle  domande  ricevute  (incluse  quelle  prodotte dal
personale  direttamente  dipendente),  le inviano, entro dieci giorni
dalla  scadenza  del  termine  previsto  per  la  loro presentazione,
unitamente  agli  elenchi riepilogativi degli aspiranti, al Centro di
Reclutamento.
   12.    I    predetti    reparti   devono,   altresi',   comunicare
tempestivamente  al  Centro  di Reclutamento eventuali situazioni che
possano  comportare  la  perdita  di  uno dei prescritti requisiti da
parte dei partecipanti al concorso.
   13. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma   formalmente   irregolari   ovvero  incomplete  di  talune  delle
dichiarazioni   prescritte   all'articolo  4,  sono  restituite  agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
con   le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il  termine
perentorio  di  5 giorni dal momento della restituzione dell'istanza.
L'impossibilita',  per  qualsiasi  motivo,  di rispettare il predetto
termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
   14.   Le  domande  non  sottoscritte  sono,  invece,  direttamente
archiviate.
   15. Alle incombenze di cui ai commi 13 e 14 provvedono:
    a) per gli appartenenti al Corpo, i reparti di cui al comma 10;
    b)   per  tutti  gli  altri  candidati,  il  Comando  Provinciale
competente  (Comando  Regionale,  per  i residenti in Valle d'Aosta),
ovvero  il  Centro  di  Reclutamento  della Guardia di finanza, per i
residenti all'estero.
   16.  I  provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente  articolo,  sono  notificati  agli  interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
    a)  gerarchico,  al  Comandante Interregionale o equiparato della
Guardia  di  finanza  dal  quale  dipende  il reparto che ha disposto
l'archiviazione  (se  l'archiviazione  e' stata disposta dal Quartier
Generale,  il  ricorso deve essere proposto al Capo di Stato Maggiore
del   Comando   Generale   della  Guardia  di  finanza),  ex  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, entro 30 giorni dalla data di
notifica,  ai  sensi  dell'articolo  2,  primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
    b)  giurisdizionale, al competente T.A.R.., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6  dicembre  1971,  n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
   17.    L'Amministrazione    non   si   assume,   inoltre,   alcuna
responsabilita'  per  la  mancata  ricezione  delle domande, dovuta a
disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.