Art. 3. Domande di partecipazione 1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. 2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda deve essere presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1, presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza. 3. I militari alle armi (esclusi gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza) devono presentare la domanda, entro il termine e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza. 4. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio. 5. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1) e disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonche' sul sito internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi. 6. Le domande di partecipazione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo raccomandata sono accettate soltanto se pervenute al competente reparto entro il suindicato termine. 7. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei termini indicati, non pervengono entro sessanta giomi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale, sono archiviate. Nelle more, i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. 8. Per i militari della Guardia di finanza, la domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modello di domanda (fac-simile in allegato 2 al presente bando), deve essere indirizzata al Centro di Reclutamento e presentata al reparto da cui il militare direttamente dipende per l'impiego (per i militari in forza al Comando Generale, le domande devono essere presentate al Quartier Generale), entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. 9. Il reparto che riceve le domande di cui al comma 8 vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo. 10. Le domande sono inviate, entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle stesse, al: a) Comando Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza ai reparti dipendenti nonche' al Comando Interregionale alla sede; b) Quartier Generale, relativamente al personale in forza al Centro Logistico; c) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli istituti di Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti; d) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti Speciali ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti; e) Comando Logistico Aeronavale, relativamente al personale in forza al Comando Aeronavale Centrale ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti. 11. I reparti di cui al comma 10, attestata la regolarita' e la completezza delle domande ricevute (incluse quelle prodotte dal personale direttamente dipendente), le inviano, entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la loro presentazione, unitamente agli elenchi riepilogativi degli aspiranti, al Centro di Reclutamento. 12. I predetti reparti devono, altresi', comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti da parte dei partecipanti al concorso. 13. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte all'articolo 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di 5 giorni dal momento della restituzione dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza. 14. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente archiviate. 15. Alle incombenze di cui ai commi 13 e 14 provvedono: a) per gli appartenenti al Corpo, i reparti di cui al comma 10; b) per tutti gli altri candidati, il Comando Provinciale competente (Comando Regionale, per i residenti in Valle d'Aosta), ovvero il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero. 16. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Comandante Interregionale o equiparato della Guardia di finanza dal quale dipende il reparto che ha disposto l'archiviazione (se l'archiviazione e' stata disposta dal Quartier Generale, il ricorso deve essere proposto al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza), ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R.., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 17. L'Amministrazione non si assume, inoltre, alcuna responsabilita' per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.