Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «Concorsi Online», seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale. 
    Le  istanze  compilate  secondo  la  predetta  procedura  saranno
stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte  dai  candidati   all'atto   della   presentazione   per
l'effettuazione della prova preliminare di cui all'articolo 10. 
    I militari del Corpo che partecipano per i posti riservati di cui
all'articolo  1,  comma  3,  dopo  aver  compilato  la   domanda   di
partecipazione, provvederanno a stamparla, a firmarla per esteso e  a
consegnarla al reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego
(i militari in forza al Comando Generale devono consegnare la domanda
al Quartier Generale)  secondo  le  modalita'  ed  entro  il  termine
indicati al comma 2. Detti reparti, dopo aver assunto a protocollo le
citate istanze, provvederanno ad inviarle, entro cinque giorni  dalla
scadenza  del  termine  di  cui  al  presente  comma,  al  Centro  di
Reclutamento. Le istanze non inoltrate secondo la predetta  procedura
non saranno prese in considerazione. 
    2.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti  i  reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita  al
Centro di Reclutamento della Guardia di  finanza,  via  delle  Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui  al
comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a  data  dell'ufficio  postale
accettante. 
    L'Amministrazione non si assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa. 
    3. I militari del Corpo che non concorrono per i posti  riservati
di cui all'art. 1, comma 3, devono comunque  consegnare  copia  della
domanda di partecipazione al reparto dal quale dipendono direttamente
per l'impiego, che curera' le incombenze di cui all'articolo 5, commi
1 e 2. 
    Per i militari in forza al Comando Generale copia  della  domanda
deve essere consegnata al Quartier Generale. 
    4. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle,  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni. 
    5. Le domande di partecipazione al concorso  redatte  secondo  le
modalita' di cui al comma 2 ovvero presentate dai militari del  Corpo
che partecipano per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 3: 
      a) sono restituite, a cura del  Centro  di  Reclutamento,  agli
interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal  momento
della  restituzione,  se,  pur  prodotte   nei   termini,   risultano
formalmente   irregolari   ovvero   incomplete   di   talune    delle
dichiarazioni prescritte dall'articolo 4; 
      b) sono archiviate nel caso in cui: 
    1) siano spedite o consegnate oltre il termine di cui al medesimo
comma 2; 
    2) pervengano oltre il termine di cui  al  punto  1)  e  non  sia
possibile risalire alla data di spedizione; 
    3) pur se  spedite  entro  tale  termine,  non  pervengano  entro
quarantacinque giorni decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando; 
    4) non siano sottoscritte; 
    5)  non   siano   regolarizzate   entro   cinque   giorni   dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a). 
    6. I provvedimenti di archiviazione di cui al  comma  5,  lettera
b), sono adottati dal Comandante del  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia  di  finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono
impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    7. Puo' essere presentata domanda di partecipazione per  un  solo
contingente.  Per  il  contingente  di   mare,   e'   consentita   la
partecipazione per una sola specializzazione. 
    8. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in  attesa
dell'accertamento,   da   parte   della   sottocommissione   di   cui
all'articolo 6, comma 1,  lettera  a),  dell'effettivo  possesso  dei
requisiti previsti. 
    9. L'ammissione con riserva deve  intendersi  fino  all'avvio  al
corso di formazione.