Art. 3 
 
                   Casi particolari di esclusione 
 
 
    Non possono partecipare al concorso gli  obiettori  di  coscienza
che  sono  stati  ammessi  a  prestare  servizio  civile,  ai   sensi
dell'articolo 636, primo comma,  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
    Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi  dalle
Forze Armate, dai Corpi  militarmente  organizzati  o  destituiti  da
pubblici   uffici,   dispensati    dall'impiego    per    persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego  statale,  ai
sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato condanna a pena detentiva per  reati  non  colposi  o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
    Costituisce, inoltre, causa ostativa  per  la  partecipazione  al
concorso l'espulsione da uno  dei  corsi  di  formazione  finalizzati
all'immissione nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato. 
    L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta  e  delle  qualita'  morali  e  quello  dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al servizio di  polizia,  nonche'  le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    L'esclusione dal concorso per difetto  dei  prescritti  requisiti
sara' disposta in qualunque momento con  decreto  motivato  del  Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.