Art. 3 Prodotti ammissibili e calcolo degli indicatori per i candidati all'abilitazione scientifica nazionale 1. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'Allegato C, comma 2, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori concorsuali bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016. 2. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'Allegato D, comma 2, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori concorsuali non bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 2 e 4, comma 2, lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016. 3. Relativamente ai periodi di congedo obbligatorio dei candidati e ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.M. 602/2016.