Art. 3 Cause di inammissibilita' 1. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere A) e B) che abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 2016-2017 e che non abbiano conseguito, nello stesso anno, la promozione senza debiti formativi alla classe o al corso successivo, riportando una votazione media non inferiore a 7. 2. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera C), che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore nell'anno scolastico 2015- 2016 da ripetenti e che abbiano riportato nell'esame di Stato una votazione inferiore a 70/100 e di quelli che non abbiano sostenuto piu' di un esame previsto dal proprio piano di studio per l'anno accademico 2016-2017. 3. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere C) e D-d1), che abbiano riportato negli esami sostenuti relativi al proprio piano di studio dell'anno accademico 2016-2017 una media inferiore a 24. 4. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere D-d2) e D-d3), che, a conclusione del periodo di durata legale prevista dall'ordinamento per gli studi universitari, abbiano conseguito una votazione nell'esame di laurea inferiore a 100/110. 5. Non sono ammesse le domande degli studenti universitari fuori corso. 6. Non sono ammesse le domande dei figli dei segretari comunali e dei segretari titolari del servizio di segreteria di piu' comuni in convenzione, anche se facenti parte di una comunita' montana o di un consorzio di comuni, nonche' i figli di appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni. Sono, altresi', esclusi gli studenti di istituti di qualsiasi ordine e grado la cui retta, per l'anno 2016/2017, sia interamente a carico della pubblica assistenza.