Art. 3 
 
 
         Insufficiente copertura dei posti messi a concorso 
 
 
    1. I posti del concorso indicati alla  lettera  b)  dell'art.  1,
primo  comma  del  presente  bando,  eventualmente  non  coperti  per
insufficienza  di  vincitori,  saranno  assegnati  agli  idonei,  non
vincitori, del concorso di cui alla successiva lettera  c)  dell'art.
1, primo comma citato, seguendo l'ordine della  relativa  graduatoria
finale di merito. 
    2. Ugualmente, i posti del concorso di cui alla  lettera  c)  del
medesimo  art.  1,  primo  comma,  eventualmente  non   coperti   per
insufficienza  di  vincitori,  saranno  assegnati  agli  idonei,  non
vincitori, del concorso di cui alla precedente lettera  b),  seguendo
l'ordine della relativa graduatoria finale di merito. 
    3. I posti  riservati  alle  categorie  di  cui  all'art.  2  del
presente  bando,  eventualmente  non  coperti  per  insufficienza  di
vincitori, saranno assegnati agli idonei  in  base  all'ordine  delle
graduatorie finali di merito dei relativi concorsi.