Art. 3 Insufficiente copertura dei posti messi a concorso 1. I posti del concorso indicati alla lettera b) dell'art. 1, primo comma del presente bando, eventualmente non coperti per insufficienza di vincitori, saranno assegnati agli idonei, non vincitori, del concorso di cui alla successiva lettera c) dell'art. 1, primo comma citato, seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale di merito. 2. Ugualmente, i posti del concorso di cui alla lettera c) del medesimo art. 1, primo comma, eventualmente non coperti per insufficienza di vincitori, saranno assegnati agli idonei, non vincitori, del concorso di cui alla precedente lettera b), seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale di merito. 3. I posti riservati alle categorie di cui all'art. 2 del presente bando, eventualmente non coperti per insufficienza di vincitori, saranno assegnati agli idonei in base all'ordine delle graduatorie finali di merito dei relativi concorsi.