Art. 3 
 
 
Domanda telematica di partecipazione,  modalita'  e  termine  per  la
                            presentazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione alle procedure di  selezione  per
l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento  della  nomina  a
magistrato  onorario  deve  essere  inviata  esclusivamente  per  via
telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». 
    Il candidato deve collegarsi al portale  internet  del  Consiglio
Superiore  della  Magistratura  «www.csm.it»,  seguendo  il  percorso
«magistratura - magistratura  onoraria  -  bandi  di  concorso»,  per
accedere al portale dedicato al concorso, nel quale  l'utente  potra'
procedere a registrarsi. Nella home  page  sara'  presente  anche  un
collegamento diretto al portale. 
    Per effettuare la registrazione, occorre inserire: 
    codice fiscale; 
    posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec). 
    La domanda  di  partecipazione  deve  essere  redatta  compilando
l'apposito modulo (FORM), disponibile sul sito internet del Consiglio
Superiore della Magistratura dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla  data  di  scadenza  dello
stesso. 
    Dopo aver completato l'inserimento e la  registrazione  dei  dati
personali, il sistema informatico notifichera'  l'avvenuta  ricezione
ed inviera' all'indirizzo di posta elettronica indicato una e-mail di
risposta contenente il codice di sicurezza ed il collegamento al link
per il completamento della «domanda di partecipazione alla  procedura
di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del  conseguimento
della nomina a magistrato onorario». 
    Il candidato, collegandosi al  link  «domanda  di  partecipazione
alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del
conseguimento della nomina a  magistrato  onorario»,  completera'  la
domanda inserendo i dati richiesti. Completata la fase di inserimento
dei dati, il candidato deve salvare la domanda,  stamparla,  firmarla
in calce e, unitamente a fotocopia di un documento  di  identita'  in
corso di validita' ed ai documenti richiesti,scansionarla in  formato
pdf. 
    Per completare la procedura occorre inviare  la  domanda  con  la
seguente modalita': il candidato deve effettuare l'upload, sul  sito,
della domanda scansionata;  la  ricevuta  dell'avvenuta  trasmissione
della domanda sara' disponibile dal momento in cui la domanda  stessa
viene  trasmessa.  Nella  ricevuta  e'  presente  anche  un   «codice
identificativo». Tale  codice  identificativo  deve  essere  salvato,
stampato e conservato a cura del candidato. 
    La procedura di invio della domanda  nella  modalita'  suindicata
deve essere completata entro il termine di  scadenza  del  bando.  In
assenza di invio, la domanda e' irricevibile. 
    In  caso  di   piu'   invii,   l'Amministrazione   prendera'   in
considerazione la domanda inviata per ultima. 
    Allo scadere dei termini, il sistema informatico non  permettera'
piu' l'accesso al FORM ne' l'invio della domanda. 
    Le modalita' operative di compilazione ed invio telematico  della
domanda saranno disponibili sul sito «www.csm.it» a  decorrere  dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2.  Le  domande  di  partecipazione  prive  della  sottoscrizione
dell'aspirante si considerano non presentate. 
    3. Non sono ammessi a  partecipare  alla  presente  procedura  di
selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o
spedite in modalita' diverse rispetto a quelle suindicate. 
    4. L'aspirante  deve  dichiarare  nella  domanda,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive modificazioni: 
    a) il proprio cognome e nome; 
    b) la data e il luogo di nascita; 
    c) il codice fiscale; 
    d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.); 
    e)  il  luogo  ove  desidera  ricevere  eventuali   comunicazioni
relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso  da  quello
di residenza; 
    f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita'; 
    g) il possesso della cittadinanza italiana; 
    h) il comune nelle cui liste  elettorali  e'  iscritto  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
    i) di avere l'idoneita' fisica e psichica; 
    l) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in
giurisprudenza  a  seguito  di  corso  universitario  di  durata  non
inferiore a quattro anni; 
    m) di non avere riportato condanne per delitti non  colposi  o  a
pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza; 
    n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili  nel
casellario giudiziale ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
    o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento
penale; 
    p) di non essere  mai  stato  revocato  o  non  confermato  nelle
funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovra' indicare, ai
sensi dell'art. 43 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento); 
    q) di  non  versare  nella  causa  di  incompatibilita'  prevista
dall'art. 5, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  del  13
luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto; 
    r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilita'
previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio  2017,  n.
116  e  riportate  all'art.  9  del  presente  decreto,  nonche'   di
impegnarsi a rimuovere le  cause  di  incompatibilita'  eventualmente
esistenti entro trenta giorni  dalla  comunicazione  del  decreto  di
nomina a magistrato onorario,  di  cui  alla  presente  procedura  di
selezione; 
    s) di non esercitare l'attivita' di mediazione,  nelle  forme  di
cui al  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,  e  successive
modificazioni, nonche'  l'attivita'  di  negoziazione  assistita,  ai
sensi del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  132,  convertito  con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,  nel  circondario
del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o
rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi  nel  medesimo
ambito territoriale e di impegnarsi a  cessare  l'esercizio  di  tali
attivita' entro trenta giorni  dalla  comunicazione  del  decreto  di
nomina a magistrato onorario ove siano  svolte  nel  medesimo  ambito
territoriale. 
    5.  Nella  domanda  stessa   l'aspirante   deve   dichiarare   di
impegnarsi: 
    a) a non esercitare la  professione  forense  presso  gli  uffici
giudiziari  compresi  nel  circondario  del  Tribunale  ove  ha  sede
l'ufficio giudiziario  presso  il  quale  svolgera'  le  funzioni  di
magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle
fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici; 
    b) a non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di cui
al  decreto  legislativo  4  marzo  2010,   n.   28,   e   successive
modificazioni, nonche'  l'attivita'  di  negoziazione  assistita,  ai
sensi del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  132,  convertito  con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,  nel  circondario
del Tribunale presso  il  quale  svolgera'  le  funzioni  onorarie  o
rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi  nel  medesimo
ambito territoriale e a non assumere tali  incarichi  nel  corso  del
rapporto onorario; 
    c) a non  ricevere,  assumere  o  mantenere  incarichi  conferiti
dall'autorita'  giudiziaria  nell'ambito  di  procedimenti   che   si
svolgono davanti agli  uffici  giudiziari  compresi  nel  circondario
presso il quale esercitera' le funzioni giudiziarie; 
    d) a cessare dalla carica di difensore  civico  ovvero  da  altro
incarico di magistrato onorario  o  di  componente  laico  di  organi
giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione
del decreto di nomina a giudice onorario di pace o  vice  procuratore
onorario ai sensi della presente procedura di selezione. 
    6. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle  dichiarazioni  di
cui all'art. 2 ed ai commi 4 e 5  del  presente  articolo,  anche  se
riferite a funzioni ed attivita' non esercitate, costituisce causa di
esclusione dell'aspirante o  di  inammissibilita'  della  domanda  di
partecipazione alla procedura in oggetto. 
    7. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre  la
propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti  da
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    8. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresi', i titoli di
preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in  possesso
fra quelli elencati al successivo art. 4.