Art. 3 Presentazione della domanda di ammissione al concorso 1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line all'indirizzo internet https://web.esteri.it/concorsionline La compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 24,00 del quarantacinquesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permette piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione (articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445): a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; il candidato che ha compiuto i trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra quelli indicati all'art. 2, comma 1, punto 2 del presente bando) ha diritto all'elevazione del limite massimo di eta'; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il comune di residenza; d) il godimento dei diritti politici; e) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; g) il titolo di studio di cui e' in possesso, specificando presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito e precisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata; h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso; i) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando. I dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nella terza area devono specificare il periodo di servizio nell'area o nella precedente corrispondente area funzionale; l) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista dall'art. 2, comma 3 del presente bando; m) in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta di cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del presente bando; n) quali prove linguistiche facoltative intende eventualmente sostenere di cui all'art. 10 del presente bando; o) gli eventuali titoli che possono dare punteggio aggiuntivo ai sensi dell'art. 8 del presente bando; p) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui all'allegato 3, dei quali e' eventualmente in possesso, che danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza. 3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. L'Amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza. 4. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di codice di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni. 5. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per l'ammissione al concorso. 6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di gestione del concorso medesimo, presso una banca dati automatizzata, e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' comunicare i predetti dati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti nei confronti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Direzione generale per le risorse e l'innovazione - Ufficio V, Piazzale della Farnesina n. 1 - Roma, titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento e' il capo del suddetto Ufficio V, il quale garantisce anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza. 7. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la propria disabilita' e specifica, nel caso ne abbia l'esigenza, ai sensi dell'art. 20 della predetta legge, l'eventuale ausilio necessario in relazione ad essa e/o l'eventuale necessita' di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla base della documentazione richiesta. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, e in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 8. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalita' e/o tempistiche diverse da quelle di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. La mancata esclusione dalla prova attitudinale (art. 7) e dalle prove scritte (art. 9, comma 2) non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana l'irregolarita' della domanda medesima. 9. L'Amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.